La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge con il quale si introduce la laurea abilitante in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), medicina veterinaria (classe LM-42), psicologia (classe LM-51). Inoltre, anche l’esame finale dei corsi di laurea magistrale per l’esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo diventa abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione.

L’obiettivo del provvedimento è quello di semplificare le modalità di accesso all’esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più rapido inserimento nel mercato del lavoro

Il testo dispone che, nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. In tal senso, già l’art. 102 del Dl 18/2020 (L. 27/2020) ha introdotto, a regime, il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41)

Con riferimento alla professione di psicologo, viene disposto una parte delle attività formative professionalizzanti possa essere anche svolta all’interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24.

Vengono inoltre inserite norme specifiche per l’esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo. Si prevede che queste professioni siano esercitate previo superamento dell’esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali.
La disciplina delle classi di laurea magistrali abilitanti dovrà prevedere:
– lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi;
– il superamento di una prova pratica valutativa.

Bisognerà in ogni caso attendere la conclusione dell’iter perché il testo diventi legge a tutti gli effetti. Stay tuned